Acquisto casa o terreno: tutte le imposte da conoscere prima di comprare

Pubblicato da: Emanuele Vallone Commenti: 0

Acquisto casa o terreno: tutte le imposte da conoscere prima di comprare

Acquistare un immobile o un terreno comporta una serie di obblighi fiscali che è fondamentale conoscere in anticipo per evitare errori e pianificare correttamente l’investimento.

Questo articolo offre una guida chiara e completa sugli aspetti fiscali legati alla compravendita immobiliare, analizzando le principali imposte applicabili in base alla tipologia di acquisto e al soggetto venditore. Vengono illustrate le differenze tra acquisto da impresa e da privato, con particolare attenzione alle aliquote IVA e alle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Ampio spazio è dedicato alle agevolazioni “prima casa” e al meccanismo del prezzo-valore, strumenti fondamentali per ridurre il carico fiscale dell’acquirente. L’articolo approfondisce inoltre il regime fiscale per l’acquisto di terreni agricoli e non agricoli, evidenziando le diverse aliquote applicabili.

L’obiettivo è fornire una panoramica operativa e facilmente comprensibile per chi si avvicina all’acquisto immobiliare.

I contenuti sono tratti dalle informazioni ufficiali del Consiglio Nazionale del Notariato, consultabili su https://www.notariato.it/, fonte autorevole in materia giuridica e fiscale.

Indice

  • Aspetti fiscali
  • Acquistare un’abitazione
  • Acquistare un terreno

 

Aspetti fiscali

Agli atti di trasferimento a titolo oneroso soggetti all’imposta di registro in misura proporzionale si applicano le seguenti aliquote:

9% per l’acquisto di immobili senza alcuna agevolazione;
2% per l’acquisto di immobili per i quali è possibile usufruire delle agevolazioni “prima casa”;
15% per l’acquisto di terreni agricoli acquistati da soggetti diversi da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Il legislatore ha comunque previsto un importo minimo di euro 1.000,00, qualora il calcolo con le aliquote di cui sopra risulti inferiore a detta soglia minima. Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura di euro 50,00 ciascuna. Qualora la fattispecie negoziale richieda l’applicazione di una imposta di registro non proporzionale, ma fissa, l’importo della stessa è pari ad euro 200,00.

Acquistare un’abitazione

A) Acquisto da imprese di costruzione/ristrutturazione

La compravendita da imprese di costruzione o di ristrutturazione, ad eccezioni di particolari fattispecie, è soggetta ad IVA, che viene corrisposta direttamente alla società venditrice.

L’aliquota IVA da applicarsi sul prezzo della vendita sarà:

– pari al 10 % in assenza di agevolazioni prima casa;
– pari al 4% nel caso in cui vengano richieste le agevolazioni prima casa.

Lo stesso trattamento tributario è applicato all’assegnazione di case ai soci di cooperativa edilizia di abitazione.

In caso di acquisto soggetto ad IVA, andranno inoltre corrisposte al notaio, che le verserà successivamente alla Agenzia delle Entrate, le seguenti imposte:

B) Acquisto da privati

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale vengono versate dalla parte acquirente al notaio che le verserà, a sua volta, all’Agenzia delle Entrate in sede di registrazione.

1) In assenza di agevolazioni

Le aliquote si applicano di regola sul prezzo della vendita dichiarato in atto; in caso di trasferimento di immobili ad uso abitativo nei confronti di persone fisiche la parte acquirente può chiedere la liquidazione dell’imposta di registro sul “valore catastale” (prezzo-valore) dell’immobile (ossia il valore risultante dalla moltiplicazione della rendita catastale per il coefficiente di legge pari a 126), indipendentemente dall’effettivo ammontare del prezzo della vendita, ancorché superiore a tale valore.

L’imposta minima è sempre di euro 1.000.

2) Agevolazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione

Le aliquote si applicano di regola sul prezzo della vendita dichiarato in atto; in caso di trasferimento di immobili ad uso abitativo nei confronti di persone fisiche la parte acquirente può chiedere la liquidazione dell’imposta di registro sul “valore catastale” (prezzo-valore) dell’immobile (ossia il valore risultante dalla moltiplicazione della rendita catastale per il coefficiente di legge pari a 115,5), indipendentemente dall’effettivo ammontare del prezzo della vendita, ancorché superiore a tale valore.

L’imposta minima è sempre di euro 1.000.

Acquistare un terreno

La base imponibile è costituita dal prezzo dei beni dichiarato dalle parti nell’atto di compravendita.

A) Trasferimenti di terreni agricoli (in assenza di agevolazioni)

B) Trasferimenti di terreni non agricoli (in assenza di agevolazioni)

 

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