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Glossario bancario: tutti i termini che un agente immobiliare deve conoscere

Glossario bancario: tutti i termini che un agente immobiliare deve conoscere

Un agente immobiliare dovrebbe conoscere i termini del mondo bancario per poter muoversi al meglio durante trattative, richieste di mutui e/o finanziamenti...
Si dovrebbero conoscere tanti concetti che spesso e volentieri si intrecciano con il quotidiano professionale di ogni agente immobiliare.
Conoscere vuol dire anche saper interagire un dialogo di livello con professionisti del mondo bancario che si interfacciano con noi.

In questo articolo ho voluto creare una lista di quei termini "indispensabili".

 

Aggiotaggio

Con il termine aggiotaggio o manipolazione del mercato ci si riferisce a condotte illecite attraverso le quali si altera il regolare funzionamento dei mercati finanziari.

Asta
Tecnica di offerta di titoli o di negoziazione che consiste nell’accumulazione degli ordini provenienti dagli investitori e nel loro soddisfacimento in base a un insieme di regole stabilito a priori.

B.C.E.
Acronimo per Banca Centrale Europea (European Central Bank).
E’ la Banca costituita dai paesi aderenti all’UEM (Unione Monetaria Europea) che ha il compito di stampare moneta e di guidare la politica monetaria dell’Unione. E’ l’unica autorità monetaria autorizzata a fissare il tasso di sconto, a determinare la quantità di moneta in circolazione, a fissare la politica monetaria europea. In precedenza tutti questi compiti (ed altri ancora) erano di competenza delle singole banche centrali, ognuna delle quali seguiva una propria politica, spesso in contrasto con quella degli altri paesi (anche se facenti parte della Comunità Europea).

Bad Company
Letteralmente “cattiva azienda”. Costruirne una equivale a creare un veicolo societario in cui far confluire gli asset “tossici” di una società. Quest’ultima viene quindi suddivisa in due tronconi, da una parte la cosiddetta “buona” (good company) in cui vengono convogliati tutti gli attivi e dall’altra la “cattiva” dove si concentrano tutti i passivi. Caso di studio l’Alitalia, salvata grazie ad una bad company alla quale furono ceduti 3.2 miliardi di debiti di debiti.

Bail in
Termine cardine della riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2016 che norma, secondo principi opposti al passato, la gestione delle crisi nel mondo del credito. E’ una normativa studiata e voluta a livello europeo ed applicata su tutto il territorio dell’unione. Questa prevede che di fronte ad una banca in crisi siano gli stessi azionisti della banca, ed in seconda battuta gli obbligazionisti, fino ad arrivare ai correntisti, a farsi carico del salvataggio della banca medesima. Escludendo l’aiuto pubblico al fine di non turbare la libera concorrenza.

Blue chip
Le blue chip sono i titoli emessi da società quotate su un mercato regolamentato che possiedono una capitalizzazione elevata.
Sul mercato italiano tale soglia è fissata a € 1.000 milioni e gli strumenti delle società appartenenti alla categoria “blue chip” sono scambiati su un particolare segmento del mercato MTA mediante negoziazione continua e asta di apertura e chiusura.

BTP
Acronimo per Buono del Tesoro Poliennale. Titolo a tasso fisso a medio-lungo termine emesso dal Ministero del Tesoro, con durata pluriennale (ovvero da tre fino a trenta anni). Gli interessi maturati sono corrisposti ogni sei mesi con lo stacco di successive cedole.

Capital gain
La produzione di profitto – con conseguente ripartizione fra i soci in tutto o in parte (dividendo) – non è l’unico modo attraverso il quale un’impresa può soddisfare le aspettative dell’azionista.
Un vantaggio economico può derivare all’azionista dalla vendita delle azioni ad un prezzo superiore a quello da lui sborsato all’atto dell’acquisto; questo può avvenire perché è aumentato nel frattempo il valore dell’impresa, cioè dalla data dell’acquisto è aumentato il prezzo delle azioni. Si realizza in tal modo un guadagno sul capitale (capital gain). Gran parte della “new economy” si basa su aspettative di guadagno di capitale invece che su aspettative di lucrosi dividendi che – anzi – sono spesso piuttosto rari nella new economy.

CAPM
Capital Asset Pricing Model, modello teorico per il calcolo del prezzo di equilibrio di un’attività finanziaria. Esso afferma che il rendimento atteso di un’attività è una funzione lineare del rendimento privo di rischio e del rischio sistematico dell’attività, moltiplicato per il premio al rischio del mercato.

Cartolarizzazione
Operazione mediante la quale un insieme di diritti su attività illiquide (crediti, immobili) sono incorporati in uno strumento negoziabile. La cartolarizzazione è un’operazione finalizzata alla creazione di titoli negoziabili. Tali titoli derivano i flussi di cassa che stanno a fronte della remunerazione che essi forniscono ai sottoscrittori da un pool di attività tipicamente illiquide (prestiti, crediti commerciali, immobili). A garanzia degli investitori, tale pool di attività assume soggettività autonoma rispetto all’originario proprietario degli asset e a tale scopo le attività sono conferite a un’entità speciale appositamente creata per tale scopo.

Cash Flow
Il cosiddetto “flusso di cassa”, è la ricostruzione dei flussi monetari di una azienda o progetto nell’arco di un periodo di tempo soggetto ad analisi. Il flusso di cassa rappresenta una misura dell’autofinanziamento aziendale e può essere calcolato a partire dal conto economico dell’impresa. I due elementi principali che contraddistinguono tale flusso sono gli utili netti e le quote di ammortamento.

CDS
Il credit default swap (CDS) è uno swap che ha la funzione di trasferire il rischio di credito. È classificato come uno strumento di copertura ed è il più comune tra i derivati creditizi. Un investitore (A) vanta un credito (per esempio in ragione di un prestito) nei confronti di una controparte debitrice (B). L’investitore A vuole proteggersi dal rischio che la parte B fallisca e che il credito perda di valore o diventi inesigibile. A tal fine si rivolge a una terza parte C, disposta ad accollarsi tale rischio; la controparte C agisce come se fosse un’assicurazione e nel gergo tecnico è definita protection seller, ovvero “venditore di protezione”. La parte A si impegna a versare a C un importo periodico, il cui ammontare è il “prezzo” della copertura ed è il principale oggetto dell’accordo contrattuale; in cambio di tale flusso di cassa, il venditore di protezione (C) si impegna a rimborsare alla parte A il valore nominale del titolo di credito, nel caso in cui il debitore B diventi insolvente (evento in gergo definito come credit default). L’accordo contrattuale tra A e C sul titolo sottostante B è definito credit default swap (CDS). Nel mondo finanziario i CDS sono nati e si sono diffusi come strumenti di copertura, perché consentono di “scambiare” protezione sul mercato come avviene per le valute o per le materie prime. Tuttavia questi strumenti, come tutti i derivati in generale, sono utilizzabili anche a scopi speculativi.

Cessione del credito
La cessione del credito è un accordo tramite cui un soggetto, detto cedente, trasferisce a un altro (cessionario) il suo credito verso un debitore (ceduto).
La cessione è un termine usato solitamente per il trasferimento dei diritti di credito e dei diritti personali di godimento.

Clausola di salvaguardia
Sono impegni presi dal governo italiano nei confronti della Commissione Europea sul rispetto dei target fiscali. Al fine di vincolarsi al loro raggiungimento, vengono approvate norme che in assenza di tagli alla spesa i di aumento delle entrate reperiti entro una determinata scadenza, fanno scattare automaticamente rialzi di tasse, come l’IVA e le accise sul carburante.

Coefficiente di Gini
Il Coefficiente di Gini fu inventato da Corrado Gini. Tale coefficiente misura l’indice di diseguaglianza di una distribuzione. In particolare, viene usato per misurare la disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza o, anche, del reddito. Il coefficiente è compreso tra 0 e 1 e minore è il suo valore, maggiore è l’omogeneità della distribuzione; al contrario, maggiore è il suo valore, minore è l’omogeneità nella distribuzione.

Commodity
Commodity è una locuzione anglosassone che descrive ogni tipo di merce o materia prima tangibile e fruibile sul mercato, facilmente immagazzinabile e conservabile nel tempo. Deriva dal francese commodité, con il significato di ottenibile comodamente.

Esempi tipici di c. sono il gas, il petrolio, i metalli preziosi e non, i prodotti agricoli come cereali e derivati o altre materie prime (per es. caffè, zucchero, cacao, sale ecc.), le fibre naturali, i prodotti forestali e il bestiame. Il prezzo delle c. viene determinato sulla base della legge della domanda e dell’offerta sul mercato. In particolare, il loro scambio standardizzato avviene nelle borse di competenza, dove vengono accuratamente indicati la qualità della materia, le unità di misura per la quotazione e così via. La quotazione del petrolio, per es., è espressa in dollari/barile (/bl), mentre quella dell’oro in dollari/oncia. Oltre a essere esse stesse oggetto di negoziazione, le c. possono assumere il ruolo di attività sottostante per diversi tipi di strumenti finanziari, tra cui i futures, le opzioni e gli swap.

Commodity futures. Contratti a termine in cui le controparti si obbligano a scambiare un determinato quantitativo di c. a una prefissata data futura e a un prezzo prefissato alla stipula del contratto. Il prezzo futures non è legato solo alle mere aspettative sull’andamento dei prezzi di mercato, ma comprende anche le cosiddette carrying charges, ovvero le commissioni per spese di gestione, di immagazzinaggio, assicurative eccetera. Inoltre, vengono negoziati futures sugli indici di prezzo sulle c., che forniscono un’indicazione dell’andamento del mercato delle materie prime sottostanti.

Concorrenza fiscale
Capacità del ssistema fiscale di un Paese di incentivare il reddito attraverso vari meccanismi di sgravio delle imposte che favoriscano l’attrazione di investimenti e l’afflusso di capitali finanziari e umani da parte di altri Stati. Le migliori condizioni di trattamento fiscale devono però essere realizzate attraverso una concorrenza leale in grado di garantire trasparenza nelle informazioni e nelle disposizioni legislative e amministrative. La c. f. può funzionare da incentivo alla crescita anche all’interno di un Paese come l’Italia, qualora lo Stato applichi un meccanismo di differenziazione territoriale delle imposte favorendo una costruttiva concorrenza fra le regioni che possono essere, grazie a un meccanismo fiscale premiante, stimolate a un uso più efficiente delle risorse pubbliche, a una maggiore efficienza nella realizzazione di investimenti e a una migliore erogazione di servizi pubblici. Se è inevitabile che i sistemi di tassazione si differenzino fra i paesi, poiché in ogni Stato la politica fiscale risponde alle esigenze dettate dalla propria struttura economica, esistono paesi classificabili come paradisi fiscali (tax havens), o regimi fiscali preferenziali dannosi, che realizzano una c. f. di tipo sleale in quanto, come rileva anche l’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), può creare distorsione negli scambi commerciali o nell’allocazione degli investimenti danneggiando la neutralità e l’accettazione sociale dei sistemi fiscali. La c. f. dannosa (harmful tax competition) si verifica invece nel caso in cui un Paese elabori interventi fiscali mirati a effettuare una c. sleale nei confronti di altri stati. In generale, una sana c. f. favorisce l’abbassamento della pressione fiscale su cittadini e imprese, un disincentivo all’indebitamento, oltre a un uso e un’allocazione più efficienti delle risorse, con un conseguente rafforzamento del reddito e dell’economia in generale.

Consob
Acronimo di Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, è un organo di vigilanza indipendente del mercato finanziario italiano. Verifica la trasparenza e la correttezza degli operatori per la salvaguardia della fiducia e della competitività del sistema finanziario e per la tutela degli investitori.

Crediti deteriorati
Calcolati al netto delle rettifiche, sono prestiti che hanno un’oggettiva evidenza di possibile perdita di valore.

Credito Ipotecario
Credito garantito da ipoteca e che per questo gode di un diritto di prelazione rispetto ai creditori chirografari, dovendo essere soddisfatto per l’intero.

Debito non garantito (Unsecured)
Il debito non garantito (ovvero junior debt) è il debito che, in caso di bancarotta dell’impresa che lo ha emesso, non è coperto da garanzie su specifici asset aziendali (detti anche collaterals). Questo sarà quindi rimborsato solo dopo il debito garantito (senior debt) e prima del capitale proprio (equity).

Derivato
Contratto o titolo il cui prezzo è basato sul valore di mercato di un altro strumento finanziario, definito sottostante (come, ad esempio, azioni, indici finanziari, valute, tassi di interesse o anche materie prime o, addirittura, la quantità di neve caduta in un determinato periodo).
Gli utilizzi principali degli strumenti derivati sono la copertura da un rischio finanziario (detta hedging), l’arbitraggio (ossia l’acquisto di un prodotto in un mercato e la sua vendita in un altro mercato) e la speculazione.

Due Diligence
L’espressione inglese due diligence (in italiano dovuta diligenza ma in realtà l’espressione deriva direttamente dal latino “debita diligentia”) indica l’attività di investigazione e di approfondimento di dati e di informazioni relative all’oggetto di una trattativa. Il fine di questa attività è quello di valutare la convenienza di un affare e di identificarne i rischi e i problemi connessi, sia per negoziare termini e condizioni del contratto, sia per predisporre adeguati strumenti di garanzia, di indennizzo o di risarcimento.

Le operazioni di due diligence ricorrono tipicamente in occasione di acquisizioni/cessioni societarie o aziendali; in caso di emissione di strumenti finanziari (collocamento di azioni o di obbligazioni); in vista dell’acquisto di quote di fondi comuni di investimento chiusi da parte di società di gestione del risparmio. In tutti questi casi, le attività di due diligence consistono nella raccolta delle informazioni concernenti l’oggetto della trattativa e nella loro verifica, al fine di esprimere un giudizio sul loro valore di mercato e sul loro possibile rendimento. L’operazione è svolta da un soggetto terzo rispetto all’offerente e ai soggetti interessati all’acquisto.

Tale attività può esser svolta in modo efficace anche nella semplice acquisizione di macchinari e/o impianti industriali (a iniziativa di privati o con leasing e/o da fallimenti) dove il terzo “consulente tecnico specialista in materia di Direttiva macchine (attuale è la 2006/42 CE)” permette di capire la convenienza dell’acquisto rispetto ad un equivalente prodotto nuovo, oltre a ridurre le responsabilità di entrambe le parti: sia il venditore che l’acquirente hanno obblighi ai sensi del Dlgs 81/2008 con risvolti civili, amministrativi e penali.

Economia
Per economia – dal greco οἶκος (òikos), “casa” inteso anche come “beni di famiglia“, e νόμος (nomos), “norma” o “legge” – si intende sia l’organizzazione dell’utilizzo di risorse limitate quando attuata al fine di soddisfare al meglio bisogni individuali o collettivi, sia un sistema di interazioni che garantisce un tale tipo di organizzazione, sistema detto anche sistema economico

EURIBOR
Tasso di interesse a breve termine corrisposto sui depositi interbancari in euro.

Face Value
Termine relativo agli strumenti finanziari primari. Relativamente alle azioni è la frazione di capitale sociale rappresentata da una singola azione. Per le obbligazioni, invece, è l’importo su cui vengono calcolati gli interessi.

Factoring
E’ una cessione di crediti pecuniari a fronte di un corrispettivo. L’operazione è disciplinata dalla L. n. 52 del 21/02/1991 Disciplina della cessione dei crediti di impresa.

Avviene quando si verificano le seguenti condizioni:

il cedente (colui che vende il credito) è un imprenditore
i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell’esercizio del suo ruolo di imprenditore
il cessionario (colui che acquista) è una banca o un intermediario finanziario così come disciplinato dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Per poter effettuare operazioni di factoring la finanziaria deve prevederlo nel proprio oggetto sociale.

Fair Value
Criterio di valorizzazione contabile tradotto solitamente valore equo in it., alternativo al criterio del costo storico. Da tempo raccomandato negli Stati Uniti dalla SEC e inserito nei GAAP del FASB, solo di recente è stato accolto e imposto dalla Comunità Europea.

La direttiva europea prevede le seguenti novità nei bilanci: valutazione al fair value per tutti gli strumenti finanziari e informazioni da fornire in nota integrativa e nella relazione sulla gestione in tema di differenze conseguenti alle valutazioni a fair value e costo storico. Il criterio del fair value è stato reso obbligatorio nel nostro Paese dal d.lg. 30.12.2003, n. 394 con l’inserimento di un nuovo art. 2427-bis nel c.c. e del punto 6-bis) nell’articolo 2428, 2° comma relativo ai soli strumenti finanziari derivati e alle immobilizzazioni finanziarie ed è applicato nella sola nota integrativa con decorrenza dal 1°.1.2005. L’art. 2427 bis considera strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, escluso il caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci; b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.
Degli strumenti finanziari derivati, distintamente per ciascuna categoria, si devono riportare nella nota integrativa il fair value e le informazioni sulla loro entità e sulla loro natura. Non è obbligatorio inserire queste informazioni nei bilanci in forma abbreviata. È, inoltre, fatto obbligo di indicare nella nota integrativa, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi a operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine (art. 2427, n. 6-ter). L’art. 2328, n. 6 bis, prevede inoltre che, in relazione all’uso da parte della società di strumenti finanziari e se questi sono rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio, nella relazione sulla gestione devono, tra l’altro, in ogni caso risultare: a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; b) l’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

Frode carosello
Meccanismo fraudolento attuato mediante vari passaggi di beni in genere provenienti da un paese UE, al termine del quale l’impresa italiana acquirente detrae l’IVA nonostante il venditore non l’abbia versata.

GBV
Ovvero, “valore contabile lordo”, spesso non tradotto e lasciato in inglese. E’ il valore monetario di un’attività, riportato nei libri contabili, prima che vengano applicati l’ammortamento maturato e altre valutazioni che ne diminuiscono il valore contabile.

Governance
La corporate governance è l’organizzazione interna dell’impresa comprendente le regole societarie con cui sono gestite le relazioni tra soggetti e gli organi interni e le forme di tutela dei diversi interessi esterni coinvolti, a partire dagli azionisti. La finalità della governance è quella di affidare la gestione delle imprese, tra cui anche le società bancarie, alle persone più adatte e alle prassi più efficienti che garantiscano il rispetto dei portatori di interessi. Si può anche parlare di modello organizzativo.

I.B.A.N.
Acronimo per International bank account number.
Codice utilizzato per identificare in maniera univoca, a livello nazionale e internazionale, il conto di un cliente presso un’istituzione finanziaria. Esso rappresenta un’estensione del Basic Bank Account Number (BBAN) utilizzato solo a livello nazionale al quale è aggiunto un prefisso nazionale e un codice di controllo.

I.R.E.S.
Acronimo per Imposta sul reddito delle società
L’imposta sul reddito delle società (IRES) è una imposta proporzionale e personale con aliquota attualmente pari al 27,50%, che a decorrere dal 2017 si ridurrà al 24%, come previsto dalla Legge di Stabilità del 2016.
Ai sensi dell’articolo 73 del Testo unico delle Imposte sui Redditi sono soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società:
società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello stato;
enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato che hanno, come oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciale;
enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno come oggetto l’esercizio di attività commerciale;
società ed enti di qualsiasi tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
L’IRES, istituita col decreto legislativo n. 344/2003, ha sostituito (IRPEG, ovvero l’imposta sul reddito delle persone giuridiche) ed è entrata effettivamente in vigore il primo gennaio 2004. Il legislatore ha voluto modernizzare il regime fiscale dei capitali e delle imprese facendo riferimento al modello prevalente nei Paesi dell’Unione Europea.

I.V.A.
Acronimo per Imposta sul Valore Aggiunto

È un’imposta diretta che si applica alle cessioni di beni, alle prestazioni di servizi e alle importazioni di beni e di servizi. Grava sul consumatore finale con aliquote varie a seconda del tipo di bene. L’I.V.A. è proporzionale al prezzo di cessione ed ha come base di calcolo la fattura commerciale in cui figura il prezzo della merce ceduta, più i costi accessori per spese di trasporto, imballaggi, ecc. Non sono soggetti a I.V.A. i privati quando scambiano tra loro beni o servizi e le esportazioni che, agli effetti di tale imposta, sono considerate “operazioni non imponibili” (su di esse non si calcola l’I.V.A. per evitare duplicazione di tassazione).

IAS
Ovvero, International Accounting Standards, sono principi contabili internazionali. Emanati dallo IASC – International Accounting Standards Comittee – gli IAS fin dal 1973 sono stati il primo tentativo di standardizzazione mondiale delle regole contabili.

Incaglio
L’incaglio bancario, sinonimo di “posizione ad incaglio”, è una situazione in cui la banca esprime richiesta di rientro dell’esposizione entro un termine negoziato con il cliente di solito 10 – 14 mesi. All’incaglio bancario, segue la sofferenza bancaria. Dunque, in breve possiamo dire che si parla di incaglio bancario quando il cliente si trova in una situazione di momentanea difficoltà economica che può essere uno scoperto di conto, rate arretrate, fidi con interessi che superano il totale affidato.

Indice Big Mac
Dal 1986, “The Economist” compila l’indice Big Mac ( Big Mac index), ossia uno strumento di comparazione del potere di acquisto di una valuta. L’indice si basa sul presupposto che esistano dei beni sufficientemente globalizzati che in teoria potrebbero avere uguale costo in tutto il mondo e, conseguentemente, funzionare come indicatori di paragone.

McDonald’s ha così tante sedi sparse in tutto il mondo che facilmente può essere utilizzata in tal senso, tanto da rendere i suoi panini un valido strumento per valutare le differenze economiche tra diverse nazioni.

L’assunto centrale è quello della “parità dei poteri di acquisto” , ossia che il tasso di cambio tra due valute si aggiusta in modo che un paniere di beni abbia lo stesso costo in entrambe le valute.

Inoptato
In occasione degli aumenti di capitale a pagamento e non riservati, agli azionisti viene riconosciuto il diritto di opzione di sottoscrivere nuove azioni emesse. Le opzioni che non vengono esercitate vengono definite “inoptato”.

Insider trading
Compravendita di titoli di una società quotata da parte di soggetti che per la loro posizione all’interno della società o per la loro attività professionale sono venuti in possesso di informazioni riservate non di pubblico dominio che sfruttano per ottenere dei guadagni.

Insolvenza
Nel diritto fallimentare si intende la situazione in cui un soggetto economico non è in grado di onorare regolarmente, con mezzi normali di pagamento, le obbligazioni assunte alle scadenze pattuite.
In tale circostanza l’imprenditore, il PM o i creditori, possono rivolgersi al tribunale fallimentare per far dichiarare il fallimento dell’impresa.
Lo stato di INSOLVENZA deve distinguersi dallo stato di crisi: la prima è permanente, la seconda è definita come stato temporaneo.

Leverage (Leva)
Vi sono vari modi attraverso il quale un’azienda può ottenere le risorse finanziarie necessarie per il proprio sviluppo: gli utili non distribuiti agli azionisti, l’emissione di nuove azioni ed il ricorso all’indebitamento. In questi articoli ci occuperemo espressamente di quest’ultimo strumento ed in particolare della sua relazione con i desideri degli investitori.

L’indebitamento può essere perseguito in vari modi: prestiti bancari, emissione di obbligazioni, emissione di titoli convertibili, leasing finanziario ecc..

Ogni azienda ha due contrapposte classi di investitori: gli azionisti e gli obbligazionisti e lo scontro tra i loro rispettivi interessi avviene essenzialmente sul fronte del debito. Un aumento dell’indebitamento sarà malvisto dai bondholder dal momento che, aumentando l’esposizione debitoria, aumenta la possibilità che l’azienda non sia in grado di onorare completamente tutti i crediti ricevuti, soprattutto nel caso in cui gli affari vadano male e la società sperimenti una riduzione di utili.

Generalmente, invece, per gli azionisti l’aumento del debito di un’azienda è un fenomeno positivo. Tale operazione è definito leva finanziaria (leverage) ed è uno strumento che le società sane ed in crescita possono utilizzare per migliorare la redditività netta dei mezzi propri. Ovviamente il discorso non vale se il ricorso al debito è necessario per fare fronte a periodi di crisi o se il debito raggiunge livelli pericolosamente elevati.

Un esempio potrà chiarirci meglio il concetto.

Ipotizziamo un’azienda senza debito con un capitale interamente versato dai soci pari a 100.000 euro, suddiviso in 1000 azioni, e con una redditività costante del capitale investito del 10%. Gli utili totali generati saranno quindi 10.000 euro che verranno distribuiti interamente tra i 1000 azionisti.

La stessa azienda ha la possibilità di realizzare un nuovo investimento da 10.000 euro che genererà nell’anno successivo un ritorno sempre del 10% (1000 euro).

Le opzioni per il finanziamento dell’operazione sono tre:

Utilizzo degli utili. Tale operazione scontenterà gli azionisti nell’immediato dal momento che questi non otterranno i dividendi, anche se nel lungo termine l’operazione sarà premiante e l’anno successivo il rendimento di ogni titolo sarà di (10.000+1000): 1000 = 11 euro. La redditività per gli azionisti sarebbe zero il primo anno, ma dell’11% nel secondo.
Emissione di nuove azioni. Anche in questo caso l’effetto a breve termine sarà negativo, dal momento che il prezzo delle azioni calerà. Gli utili non verranno modificati nel breve termine, ma nel lungo termine i vecchi azionisti non riceveranno un aumento di utili come nel caso precedente perché i profitti extra andranno divisi con i nuovi azionisti.
Ricorso al debito. In questo caso utili e numero di azioni restano costanti e negli anni successivi i dividendi potranno essere un po’ più generosi (anche se non come nel caso 1 perché ci saranno gli interessi sul debito da pagare). Ipotizziamo che ripagare il debito costi in totale il 5% annuo, come quota interesse + quota rimborso del capitale. Nel secondo anno dei 1000 euro di profitto aggiuntivo 500 andrebbero per ripagare il mutuo e gli altri 500 in tasca ai 1000 azionisti: la redditività sarebbe del 10% il primo anno e del 10.5% nel secondo.

Liquidazione
La liquidazione è una delle cosiddette fasi del post-trading, ossia ciò che avviene dopo che una transazione è stata eseguita sul mercato. In particolare, la liquidazione avviene dopo le fasi di conferma e riscontro ed è finalizzata a definire gli obblighi di acquirente e venditore circa le transazioni concluse andando a ridurre il rischio di mercato.
Questa fase può essere gestita da istituzioni specifiche oppure direttamente dal gestore del sistema di regolamento (banche centrali, depositari centrali, ecc…).
La liquidazione può avvenire su base lorda (ossia ogni singola operazione viene considerata a sè stante), opuure su base netta (ossia le operazioni di acquisto e vendita sono compensate al fine di determinare un unica posizione a saldo).
I soggetti che partecipano ai servizi di liquidazione anche per conto di terzi utilizzano a tal fine uno o più conti titoli aperti presso il depositario centrale (per quanto concerne la movimentazione degli strumenti finanziari) e presso la banca centrale (per quanto concerne la movimentazione del contante).
In Italia l’istituzione che gestisce la liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati è Monte Titoli, sotto la vigilanza della Banca d’Italia e della Consob, mentre Express II è la piattaforma attraverso la quale sono gestite sia la liquidazione lorda sia quella netta. La liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati è invece gestita dalla Cassa di Compensazione e Garanzia.

Mercato finanziario
Un mercato finanziario, in economia e in finanzia, è un luogo anche virtuale in cui vengono scambiati strumenti finanziari a medio e lungo termine.

Dal 1998 in tutte le nazioni che aderiscono all’Unione europa e all’OCSE i mercati regolamentati possono avere regolamenti interni e statutari decisi dalla società di gestione. Tale mercato finanziario è definito “SSO (Sistema di Scambi Organizzati)”. L’unico SSO privato istituzionale (istituzionalizzato) fu il MAC – Mercato Alternativo del Capitale, dal 2006 rilevato da Borsa Italiana. Il primo SSO in Europa Continentale fu SmallXChange, società (Ldt) panamense con sede in Inghilterra.

Nei mercati si svolge attività di compravendita di strumenti finanziari, soprattutto di azioni, il tutto finalizzato a diversi scopi quali:

finanziamento: cioè permettere agli emittenti di cercare denaro sul mercato;
pricing dei titoli: offrire in via continuativa un prezzo ai titoli;
liquidità dei titoli: offrire la possibilità di uscire dall’investimento;
riduzione dei costi di transazione: la competizione spinge i mercati ad essere più efficienti e quindi a diminuire il prezzo della transazione;
Un mercato è caratterizzato da:

Determinate regole sulle modalità di ammissione degli strumenti finanziari e degli operatori, sullo svolgimento degli scambi;
Un’attività di supervisione che spesso è attribuita alla società che organizza il mercato, che collabora con l’autorità di controllo (in Italia è la CONSOB). La prima è più attrezzata per il controllo e fa segnalazioni alla seconda.
Una propria struttura che funge da cornice organizzativa.

Moneta
Per moneta intendiamo tutto quello che viene utilizzato come mezzo di pagamento e intermediario degli scambi e che svolga le funzioni di:
misura del valore (moneta come unità di conto);
mezzo di scambio nella compravendita di beni e servizi e in genere nelle transazioni commerciali (moneta come strumento di pagamento);
fondo di valore (moneta come riserva di valore)

NPL
I non performing loans (prestiti non performanti) sono attività che non riescono più a ripagare il capitale e gli interessi dovuti ai creditori. Si tratta in pratica di crediti per i quali la riscossione è incerta sia in termini di rispetto della scadenza che per ammontare dell’esposizione. I non performing loans nel linguaggio bancario sono chiamati anche crediti deteriorati e si distinguono in varie categorie fra le quali le più importanti sono gli incagli e le sofferenze.

NY Stock Exchange
Il New York Stock Exchange (NYSE) è il maggiore mercato azionario del mondo per capitalizzazione e il secondo (dopo il Nasdaq) per numero di società quotate.

Opzione
In finanza con il termine opzione (o option) si intende quel particolare tipo di contratto che conferisce al possessore il diritto, ma non l’obbligo (dunque una possibilità da cui appunto il termine opzione), di acquistare o vendere il titolo sul quale l’opzione stessa è iscritta, chiamato strumento sottostante o semplicemente sottostante, ad un determinato prezzo prestabilito (strike price o semplicemente strike) entro una determinata data, a fronte di un premio pagato non recuperabile. Le opzioni possono avere i più diversi sottostanti: azioni, commodities, tassi di interesse, ecc.

La differenza fondamentale delle opzioni rispetto agli altri strumenti derivati consiste nella definizione dei diritti del possessore: egli non è obbligato ad acquistare/vendere il sottostante, ma può farlo se esercitando l’opzione ne trae un’effettiva convenienza economica. Per tale ragione sono anche detti titoli derivati asimmetrici.

Opzione Call (Bond)
Un’opzione call è uno strumento derivato in base al quale l’acquirente dell’opzione acquista il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare un titolo a un dato prezzo d’esercizio (in inglese strike price).
Al fine di acquisire tale diritto, l’acquirente paga una somma detta premio.
Attraverso l’opzione call vengono costruiti molti contratti derivati in cui la base comune è il diritto di acquisto del titolo. Il diritto può essere esercitato a seconda del tempo in più modi: alla fine del periodo, ad intervalli regolari o durante tutto il periodo.
I derivati costruiti tramite opzioni call possono essere caratterizzati da diversi livelli di leva finanziaria.

Opzione Put (Bond)
Un’opzione put è uno strumento derivato in base al quale l’acquirente dell’opzione acquista il diritto, ma non l’obbligo, di vendere un titolo (detto sottostante) a un dato prezzo d’esercizio (detto strike price), mentre l’altra parte si impegnerà ad acquistare il titolo, se l’acquirente dell’opzione decide di esercitare il suo diritto, ma avrà nel frattempo incassato il premio (obbligatorio) dall’acquirente.

Output gap
L’output gap è la differenza tra il livello del PIL reale effettivo in un anno e il suo livello potenziale: Yt−Y∗t. Sovente, l’output g. è definito in termini percentuali.

Pro soluto
Tipologia di cessione del credito. Avviene quando il cedente non deve rispondere dell’eventuale inadempienza (solvibilità) del debitore ma garantisce solamente dell’esistenza del credito.

Diversa dalla cessione Pro solvendo.

Pro solvendo
Tipologia di cessione del credito. Avviene quando il cedente risponde dell’eventuale inadempienza del debitore.
Diversa dalla cessione Pro soluto.

Quantitative easing
Con alleggerimento o allentamento quantitativo, o anche facilitazione quantitativa, sovente con la locuzione inglese quantitative easing (o QE), si designa una delle modalità con cui avviene la creazione di moneta a debito da parte di una banca centrale e la sua iniezione, con operazioni di mercato aperto nel sistema finanziario ed economico.

Una politica monetaria espansionistica, allo scopo di stimolare la crescita economica e l’occupazione, tipicamente coinvolge le banche centrali nell’acquisto di titoli governativi con scadenza a breve termine, per abbassare gli interessi medi di breve termine presenti sul mercato. Tuttavia, quando gli interessi a breve termine sono prossimi al valore di zero, questo metodo non può più essere efficace per lungo tempo. In simili circostanze, le autorità monetarie possono continuare a ricorrere al quantitative easing per stimolare ulteriormente l’economia, tramite l’acquisto di attività aventi scadenza con orizzonte temporale più esteso di quelli a breve a termine, portando gli interessi di lungo termine al di fuori della cosiddetta Curva dei Rendimenti.

Il quantitative easing è uno strumento in grado di assicurare la permanenza dell’inflazione al di sopra di una certo valore-obiettivo. Il rischio di questa politica monetaria è il fatto che si riveli più efficace del previsto contro la deflazione nel lungo termine, portando ad un eccesso di inflazione a causa dell’aumento dell’offerta di moneta: a prescindere dal quantitative easing è pure da notare che questa dinamica deflazione-inflazione è propria e tipica della deflazione in sè, se è vero che storicamente a un periodo di deflazione è generalmente seguito uno di inflazione (o iperinflazione). In accordo col Fondo Monetario Internazionale, la Federal Reserve e vari altri economisti, il quantitative easing ha mitigato i rischi e contribuito a tenere sotto controllo vari problemi durante la crisi globale del 2007-2008.

Rating di legalità
Il rating di legalità è un tipo di rating etico destinato alle imprese italiane, nato nel 2012.

Allo scopo di promuovere in Italia principi etici nei comportamenti aziendali in attuazione alla legge di conversione del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, Autorità Garante della concorrenza e del Mercato (AGCM) in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell’Interno, ha deliberato nel novembre 2012 il Regolamento per definire l’attribuzione del rating di legalità alle imprese operanti nel territorio nazionale con fatturato sopra i 2 milioni di Euro. Del rating attribuito alle aziende si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, infatti, la banca che non concedesse crediti ad una impresa avente rating, sarà tenuta a motivare la scelta con apposita nota alla Banca d’Italia. Sono comunque allo studio procedimenti aggiuntivi.

Residuo fiscale
Si definisce residuo fiscale la differenza tra le tasse pagate dalle Regioni allo Stato e la spesa pubblica destinata dall’amministrazione centrale al territorio sotto forma di servizi o di trasferimenti di fondi.

RWA (risk weighted assets)
Le attività ponderate per il rischio, o Risk-Weighted Assets (RWA), rappresentano la sintesi dei principali fattori di rischio riconducibili a una data attività finanziaria. Tali fattori vengono contemplati allo scopo di “correggere” il valore nominale dell’attività in modo da poter esprimere una più appropriata misurazione del suo valore. La logica di inclusione del rischio all’interno del valore degli assets è quella di attribuire un coefficiente di ponderazione via via crescente all’aumentare della rischiosità stessa, in modo che il calcolo produca un incremento degli RWA all’aumentare del rischio delle attività, e via via decrescente al diminuire di essa. Per esempio, a parità di valore nominale di due differenti attività finanziarie, la detenzione in portafoglio di un’obbligazione corporate a medio/lungo termine di un azienda con utile di bilancio negativo nel corso degli ultimi 3 esercizi e rating BBB, genera degli RWA più elevati rispetto alla detenzione in portafoglio di un titolo di stato di un ente governativo a breve scadenza e a basso rischio sistemico, con rating AAA.

La misurazione degli RWA assume un’importanza notevole soprattutto nel settore delle banche. Infatti, il Comitato di Basilea, in fase di definizione della normativa a livello internazionale sui requisiti di capitale, richiama e regolamenta appunto i Risk-Weighted Assets ai fini del calcolo degli indici di adeguatezza patrimoniale delle banche stesse (cfr. Basilea I, Basilea II, Basilea III).

L’ammontare degli RWA influenza quindi l’entità del patrimonio che le banche dovranno detenere per soddisfare i requisiti di adeguatezza patrimoniale richiesti dal Comitato di Basilea. Essi fanno sì che una parte del patrimonio – quella che deve essere accantonata a fronte degli impieghi rischiosi – diventi di natura indisponibile (non può cioè essere impiegata in attività rischiose). La banca dovrà quindi coprire con del patrimonio di base una determinata percentuale dei propri RWA, la quale aumenterà al crescere dei rischi assunti. Le banche chiamate a predisporre un adeguato livello di copertura patrimoniale delle proprie attività si sono dotate di accurati sistemi di rilevazione e controllo interno degli RWA, al fine di tendere in maniera continua e decisa alla riduzione e ottimizzazione della rischiosità degli impieghi, e di conseguenza alla minimizzazione del costo opportunità determinato dalla necessità di accantonare capitale crescente a fronte di impieghi dell’elevato grado di rischio.

Le principali componenti di rischio da includere nel calcolo degli RWA sono il Rischio di Credito (Credit Risk), il Rischio di Mercato (Market Risk) ed il Rischio Operativo (Operational Risk).4 L’aggregazione di queste componenti determina l’entità degli RWA della banca, i quali rappresentano una sorta di attivo di bilancio corretto per il rischio.

Nel rapporto tra creditore e debitore, sottostante ad una data attività finanziaria, il Rischio di Credito (Credit Risk) rappresenta il rischio che il creditore, in qualunque forma tecnica esso conceda il prestito, non si veda rimborsato tutto o parte dell’ammontare di risorse finanziarie impiegate nell’operazione (controparty risk).5 Tale rischio può essere limitato alla sola quota interessi dovuti alla controparte, o anche alla quota-capitale. Il rischio di credito si genera dunque all’interno di una qualunque transizione finanziaria.

All’interno della categoria del rischio di credito vengono contemplati anche i rischi legati al deterioramento per pagamenti ritardati (crediti past-due) e il rischio-paese (country risk). I crediti past-due si generano nel momento in cui il debitore produce sensibili ritardi nei pagamenti delle rate dovute secondo i termini prestabiliti per il pagamento degli interessi o per il rimborso delle quote-capitale. Il rischio-paese (country risk) caratterizza invece le transazioni finanziarie tra soggetti appartenenti a differenti paesi, ed è determinato dalla probabilità che uno stato sovrano in difficoltà blocchi i pagamenti in valuta estera incagliando così la transazione tra debitore e creditore, transazione il cui esito influenza il valore dell’attività finanziaria sottostante.

Generalmente il creditore pone in essere azioni per fronteggiare il rischio di credito. Ad esempio, ciò può avvenire aggiustando il prezzo delle attività finanziarie in funzione del rischio (risk-based pricing), andando cioè a “caricare” la probabilità di default del debitore sul costo della transazione, oppure chiedendo delle garanzie, reali o personali, a supporto della transazione stessa (collaterals), o ancora ricorrendo a forme di assicurazione contro il fallimento delle proprie controparti (credit defaul derivatives). Nei casi in cui il creditore ritenga che la copertura del rischio di credito non sia qualitativamente adeguata, o sia quantitativamente insufficiente, possono generarsi effetti negativi sulla concessione del credito stesso quali ad esempio la concessione di un ammontare inferiore rispetto a quello richiesto dal debitore (c.d. credit crunch effects).

Il Rischio di Mercato (Market Risk) è rappresentato dalla probabilità che un’attività finanziaria, scambiata su un mercato sufficientemente liquido, sia sottoposta a sensibili oscillazioni della propria quotazione, a causa dell’imprevedibilità di fattori in grado di influenzarla. Tali fattori possono essere ad esempio l’incertezza legata, oltre che all’andamento della quotazione dell’attività finanziaria stessa, anche all’andamento dei principali indicatori finanziari di mercato (Euribor, Libor, spread tra titoli di stato di un dato paese e titoli di stato percepiti come risk free, tassi di cambio), o anche indicatori reali (tasso di inflazione e di disoccupazione di un dato paese, indici della produzione industriale, rischi legati all’oscillazione del prezzo di commodities strettamente correlate all’attività finanziaria stessa). La misurazione del rischio di mercato mira tipicamente alla quantificazione della probabilità di perdita inattesa legata all’attività finanziaria, tramite modelli di misurazione del tipo Value at Risk. Tali modelli hanno appunto l’obiettivo di calcolare la perdita potenziale generabile dai rischi definiti sopra, su un dato orizzonte temporale e con un dato livello di confidenza statistica.

Il Rischio Operativo (Operational Risk) è rappresentato dalla probabilità che l’attività finanziaria subisca delle oscillazioni di valore a causa di fattori non prevedibili, che scaturiscono nel corso della normale operatività di una banca. In generale rientrano nella categoria dei rischi operativi:

i) tutti quei rischi legati ad incombenze legali e burocratiche che possono inficiare il buon fine di un’operazione finanziaria;
ii) la possibilità di incorrere in frodi (interne o esterne alla banca) o irregolarità di esecuzione delle transazioni (clients, products, & business practice);
iii) la perdita fisica dei beni sottostanti l’attività finanziaria oggetto di valutazione.

Il creditore, che detiene l’attività finanziaria a fronte della quale si generano questi rischi, può ad esempio incorrere in errori umani di computazione o blocchi procedurali nelle quotazioni di listino che impediscano la corretta esecuzione delle transazioni dell’attività finanziaria per un certo numero di ore (business disruption & systems failures, execution, delivery & process management mistakes), o nell’inadeguato funzionamento di procedure interne (employment practices). o ancora in incidenti (workplace safety), furti o rapine che determinino la perdita di risorse liquide.

Il Comitato di Basilea definisce il Rischio Operativo come il rischio legato a perdite dovute all’inadeguatezza o al cattivo esito di processi interni, a membri e sistemi dell’organizzazione interna, o anche ad eventi esterni che compromettano la normale operatività della banca. Come per il caso dei rischi di mercato, la corretta valutazione dei rischi operativi è affidata ad avanzati modelli di tipo statistico, i più diffusi tra i quali sono quelli di tipo AMA (Advanced Measurement Approaches)6. Essi stabiliscono la relazione tra i fattori di input e il rischio operativo, e permettono di calcolare l’ammontare dei requisiti patrimoniali da detenere a fronte di tale rischio. L’obiettivo di questi modelli è quello di controllare le dinamiche in base alle quali si generano gli RWA da rischio operativo, in modo da poterle governare adeguatamente e minimizzare così i requisiti patrimoniali necessari per la loro copertura.

Securitization
Termine americano (cartolarizzazione in italiano) che indica il processo di graduale spostamento delle operazioni di finanziamento del sistema imprenditoriale dal sistema bancario a titoli cartolari di vario tipo. Esso si manifesta, quindi, con il progressivo ampliamento del volume e della gamma delle attività finanziarie trattate sul mercato. Il processo è legato allo sviluppo della finanza strutturata.
Con riguardo alle strutture tecniche utilizzabili, p.e., esse non prevedono restrizioni alla natura dell’originator (il cedente), che può essere costituito da società finanziarie e non finanziarie e non pongono limiti alla tipologia dei crediticartolarizzabili con riferimento alla forma tecnica e alla distinzione tra crediti in bonis e in sofferenza e tra crediti attuali e futuri. La società veicolo (lo special purpose vehicle, o SPV, ovvero il cessionario), inoltre, può avere natura finanziaria, fiduciaria o di fondo d’investimento; la normativa ha lasciato aperta la possibilità di mutuare tutti i principali schemi utilizzati all’estero.

Servicer
Quando le banche non hanno una struttura interna dedicata alla gestione dei NPL, ovvero i non performing loans, allora si rivolgono ai servicer, strutture terze di vario tipo che operano sui portafogli crediti.

Short selling
Detta anche vendita allo scoperto, lo short selling è un operazione finanziaria che consiste nella vendita di strumenti finanziari non posseduti con successivo riacquisto. Questa operazione si effettua se si ritiene che il prezzo al quale gli strumenti finanziari si riacquisteranno sarà inferiore al prezzo inizialmente incassato attraverso la vendita. Nel caso in cui si verificasse quanto detto, il rendimento complessivo dell’operazione sarà positivo; al contrario risulterà negativo se il prezzo dello strumento è aumentato.

Short selling 2
Con questo tipo di operazione finanziaria, lo short seller prende in prestito un titolo e lo vende al prezzo di mercato; successivamente, dovrà ricomprarlo per restituirlo al prestatore, prevedendo che per quel momento il prezzo sarà sceso e potrà ricavarne così un guadagno.

Sofferenza
Sono crediti con una situazione peggiore dei crediti deteriorati; sono costituite dall’esposizione verso clienti in stato di insolvenza anche non accertata dal giudice o in situazioni equiparabili

Sofferenza (Crediti in)
Si definiscono crediti in sofferenza quei crediti bancari la cui riscossione non è certa (per le banche e gli intermediari finanziari che hanno erogato il finanziamento) poiché i soggetti debitori si trovano in stato d’insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili. Le banche e gli intermediari finanziari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali co-obbligati (ad esempio i garanti) la prima volta che lo segnalano a “sofferenza”. Si prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese. La classificazione di un credito tra quelli in “sofferenza” implica una valutazione da parte dell’intermediario della situazione finanziaria del cliente che equipari il soggetto a uno stato di insolvenza. La “sofferenza” non va confusa con un semplice ritardo del cliente nei pagamenti all’intermediario, in quanto il ritardo nei pagamenti non è una condizione sufficiente per la segnalazione a “sofferenza” alla Centrale Rischi o nel bilancio dell’intermediario finanziario.

 

SPV – Special Purpose Vehicle
È detto anche Special Purpose Entity – SPE. Tradotto in italiano con “società veicolo”. È una società specializzata che in un’operazione di securitization si rende cessionaria di gruppi di crediti omogenei che deve destinare in via esclusiva al servizio di titoli che essa stessa (o un altro soggetto) emette per finanziare l’operazione negoziandoli sul mercato. Si dice che i titoli sono backed (coperti) dalle attività finanziarie cedute.
Essi costituiscono la base della finanza strutturata.
Nel nostro Paese questa figura è stata regolata dalla L. 30/4/99 n.130 sulla Cartolarizzazione dei crediti. La sua natura (finanziaria, fiduciaria o di fondo d’investimento) è lasciata abbastanza nel vago, di modo che è aperta la possibilità di mutuare tutti i principali schemi utilizzati all’estero. Ciò che importa è che la società SPV sia giuridicamente indipendente, nel senso che sia in grado di valutare e di decidere autonomamente l’operazione e che sia veramente “special purpose”, cioè anche professionalmente specializzata in questo tipo di operazioni.

T.U.F. – Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione Finanziaria
Corpo normativo emanato ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6.2.1996 n. 52, e rappresentato dal d.lg. 24.2.1998 n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”). Con tale provvedimento si è operato un organico coordinamento delle disposizioni, già esistenti e di nuova introduzione, in materia di mercati finanziari da cui risulta una disciplina finalizzata al raggiungimento di obiettivi di efficienza, trasparenza e correttezza. Al pari del TUBC, in esso è abbastanza frequente il rinvio alla normazione secondaria per la disciplina degli aspetti tecnici relativi a determinati soggetti o attività. Il TUF ripropone in gran parte quanto già disciplinato dal d.lg. 23 luglio 1996 n. 415 con il quale sono state recepite le direttive CEE 93/22, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e 93/6, in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi. La sua emanazione segna un’ulteriore passo in avanti verso l’unificazione e la globalizzazione del settore finanziario nell’ambito degli stati dell’Unione Europea, già definita nel settore bancario con l’emanazione del TUBC, e nel settore assicurativo con i dd.llgg. 174 e 175/1995. Nell’impianto del TUF spicca, innanzitutto, la disciplina degli intermediari finanziari, ossia dei soggetti abilitati all’esercizio professionale, nei confronti del pubblico, dei servizi di investimento, e la disciplina della gestione collettiva del risparmio, riservata alle SGR e alle Sicav. L’esercizio di tali attività determina la sottoposizione dei soggetti esercenti alla vigilanza della Banca d’Italia, per quanto riguarda gli aspetti attinenti al contenimento del rischio e alla stabilità patrimoniale, e a quella della Consob, deputata a vigilare sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti. Nel TUF è reperibile anche la disciplina relativa all’istituzione, organizzazione, funzionamento e vigilanza dei mercati regolamentati di strumenti finanziari. Si tratta di una disciplina fortemente innovativa che incide anche sullo stesso concetto di attività di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati, riconosciuta, a tutti gli effetti, come attività di impresa esercitabile da società di gestione di diritto privato, con compiti di regolamentazione delle attività che si svolgono nei mercati regolamentati. Con la nuova disciplina della materia, alla Consob residuano solo poteri di vigilanza su tali mercati ma non compiti di amministrazione diretta degli stessi. La disciplina dei mercati si completa con la regolamentazione dei sistemi di garanzia e dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, oltre che con quella dei mercati non regolamentati conseguenti a scambi organizzati di strumenti finanziari ovvero di fondi interbancari. Direttamente connessa all’attività di negoziazione nei mercati è la gestione accentrata di strumenti finanziari, che trova affermazione nel TUF come attività di impresa. Essa può essere svolta, anche senza scopo di lucro, da società per azioni autorizzate dalla Consob, nelle quali si atteggi ad oggetto esclusivo, e viene sottoposta a controlli di vigilanza finalizzati a garantire la trasparenza, l’ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori. Completa l’impostazione generale del TUF, assumendo una certa rilevanza nel sistema complessivo dello stesso, la disciplina dei soggetti emittenti strumenti finanziari, ispirata al principio generale della parità di trattamento dei portatori degli stessi. Si tratta di una disciplina che assume un significato particolare in riferimento agli emittenti quotati rispetto ai quali si opera una differenziazione delle regole della cosiddetta corporate governance, attinenti all’organizzazione e al funzionamento dell’organismo societario. In punto le innovazioni riguardano la composizione, i poteri e i doveri del collegio sindacale, i presupposti per la convocazione dell’assemblea dei soci ed i quorum relativi all’assemblea straordinaria (assemblea delle società commerciali) oltre alla previsione di strumenti di tutela delle minoranze azionarie, tra cui la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza, Sempre in riferimento alle società quotate, il TUF modifica anche la disciplina della rappresentanza in assemblea, e quella delle azioni di risparmio che risulta oramai quasi interamente rimessa all’autonomia statutaria delle società emittenti. A tutela del pubblico risparmio è poi prevista la disciplina della sollecitazione all’investimento, finalizzata a garantire la necessaria informazione e trasparenza degli investitori e quella dedicata alle offerte pubbliche di acquisto e di scambio. Il TUF prende in considerazione anche l’attività di revisione contabile e del bilancio integrandone la relativa disciplina con la previsione di particolari tipologie di giudizi sui bilanci, regolamentandone il contenuto e gli effetti. Modifiche e integrazioni al TUF sono contenuti nel d.lg. 6.2.2004 n. 37 e nel d.lg. 28.12.2004 n. 310, emanati in attuazione della legge delega per la riforma del diritto societario 3.10.2001 n. 366.

I testi integrati del TUF cosÏ come modificato dal 1998 ad oggi sono consultabili sul sito della Consob:

http://www.consob.it/main/regolamentazione/tuf/storico_TUF.html

Tapering
Termine usato per la prima volta nel 2013 da Ben Bernanke, allora a capo della Federal Reserve, per indicare il rallentamento nell’acquisto di titoli relativo alle operazioni di quantitative easing (ovvero, l’acquisto di titoli di stato mensili).
Da “to taper” che significa assottigliare, restringere, affusolare.

Troika
Il termine troika ( [ˈtrɔika][1]; dal russo тройка, trojka, “terzina”), nell’ambito della politica dell’Unione Europea, rappresenta, secondo quanto riportato nel sito del Parlamento Europeo, “l’insieme dei creditori ufficiali durante le negoziazioni con i paesi”, ed è costituito da rappresentanti della Commissione Europea, della Banca Centrale Europea e del Fondo Monetario Internazionale (FMI).

Unione Bancaria
Progetto lanciato dagli stati dell’EU a giugno 2012 per avere nuovi strumenti comuni con i quali affrontare eventuali crisi finanziarie sistemiche. Esso prevede una vigilanza unica affidata alla BCE a partire da novembre 2016.

Consiste in un’analisi dettagliata delle principali banche europee che dovrebbe portare ad un meccanismo unico di risoluzione per la ristrutturazione o la liquidazione delle banche insolventi e un relativo fondo ad hoc.

Il fondo, il cosiddetto European Deposit Insurance Scheme, serve a garantire in modo uniforme nella UE i conti correnti, superando la frammentazione delle garanzie nazionali e rendendo le banche meno vulnerabili agli shock locali.

Utile operativo
Si definisce tale il risultato economico positivo della gestione caratteristica. Questo indicatore può prendere anche noma di risultato o reddito operativo. Formalmente, l’utile operativo è pari alla differenza tra ricavi e costi attinenti alla gestione caratteristica. Si tratta di un indicatore molto importante e utilizzato dagli analisti al fine di capire se l’impresa è capace di far fronte ai propri impegni finanziari.

UTP
UTP: Unlickely To Pay, ovvero gli incagli bancari. Diversi dalle sofferenze che sono in acronimo NPL.

Valore di libro
Valore del capitale di un’impresa quale risultante dal bilancio senza però tener conto di eventuali svalutazioni o rivalutazioni.

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